Comune di Fontaniva
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Residenza

La dichiarazione di cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Fontaniva deve essere presentata entro 20 giorni dal trasferimento da parte di:

•cittadini italiani;
•cittadini appartenenti all'Unione Europea;
•cittadini appartenenti a Stato terzo (extra Unione Europea)

deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.

Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e delle targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti. Il Comune provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’UCO Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti con sede a Roma.
 
La dichiarazione di residenza deve essere:
  • Correttamente compilata nella parti obbligatorie;
  • Sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;
  • Accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni (se in possesso);
  • Accompagnata da fotocopia della patente di guida;
  • Accompagnata dalla fotocopia della tessera sanitaria;
  • Accompagnata da passaporto (cittadini extracomunitari)
 
E' necessario inoltre esibire copia del titolo che consente di disporre dell'alloggio (es.: contratto di locazione, comodato o atto di proprietà debitamente registrato). Nel caso in cui si trasferisca la residenza presso un nucleo familiare già esistente è necessaria la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del proprietario dell’alloggio/locatario.

I cittadini di Stato terzo sono tenuti a dimostrare il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (Permesso/Carta di soggiorno).
 
La dichiarazione di residenza può essere presentata scegliendo una sola delle modalità sotto indicate:

•a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
 Comune di Fontaniva - Ufficio Protocollo
Piazza Umberto I, 1 – Fontaniva (PD) 35014

•per via telematica agli indirizzi email protocollo@comune.fontaniva.pd.it o PEC fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net

 La documentazione deve essere allegata con una delle seguenti modalità:

 - domanda sottoscritta in forma autografa (fatta a mano) e acquisita tramite scanner. Non sono ammesse immagini della firma applicate sul file;
 - domanda sottoscritta con firma digitale.

All'arrivo della pratica, l'ufficio trasmetterà l'avvio di procedimento di iscrizione anagrafica all'indirizzo mail indicato nella richiesta di residenza.

Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.

 In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
 
 
 CAMBIO DI ABITAZIONE
 
La dichiarazione di cambio abitazione all'interno del Comune di Fontaniva deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.

Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e delle targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti. Il comune provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ UCO Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti con sede a Roma. approfondimento patente di guida.

Il cambio di indirizzo non comporta modifiche alla carta di identità e al passaporto.
La dichiarazione di cambio abitazione deve:
  • essere correttamente compilata nelle parti obbligatorie e deve essere completa di tutte le pagine;
  • essere sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce.
  • Essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni;
  • Essere accompagnata dalla fotocopia della patente di guida;
  • Essere accompagnata dalla fotocopia della tessera sanitaria;
E' necessario, inoltre, esibire, copia del titolo che consente di disporre dell'alloggio (es.: contratto di locazione, comodato o atto di proprietà debitamente registrati) o, in alternativa, produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I cittadini stranieri devono anche allegare alla dichiarazione copia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia del permesso di soggiorno scaduto accompagnata dalle ricevute postali di rinnovo del Permesso. La mancanza del permesso di soggiorno rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.

La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

•a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
 Comune di Fontaniva - Ufficio Protocollo
Piazza Umberto I, 1 – Fontaniva (PD) 35014

•per via telematica agli indirizzi email protocollo@comune.fontaniva.pd.it o PEC fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net
 
 CANCELLAZIONI
 
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) può avvenire per:

•morte;
•emigrazione in altro comune o all’estero (nel caso di persone senza fissa dimora, per trasferimento del domicilio in altro comune);
•irreperibilità al censimento o accertata;
•mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune (solo per i cittadini stranieri, appartenenti a Stato terzo).

Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
 
CANCELLAZIONE PER MORTE:
 
In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'ufficio anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'ufficio anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.

In caso di morte di cittadino comunitario o extracomunitario avvenuta all’estero, dovrà essere presentato dai familiari in loco un certificato di morte tradotto e legalizzato o su modello della convenzione di Vienna per gli Stati aderenti.
 
CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE IN ALTRO COMUNE:
 
L’emigrazione in altro comune comporta la cancellazione dall'anagrafe (APR).
Per le persone senza fissa dimora la cancellazione avviene in seguito al trasferimento del domicilio in altro comune.
Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della pratica dal nuovo comune di iscrizione.
 
CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO ALL’ESTERO:
 
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno può iscriversi all’Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero, contattando il Consolato di riferimento che provvederà alla trasmissione del modello Cons01 al Comune. A seguito di ricevimento di tale modello il Comune provvederà alla cancellazione dall'Anagrafe e alla conseguente iscrizione in AIRE.

I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare l’indirizzo di nuova residenza presso l’ufficio Anagrafe o compilando il modulo che dovrà essere inoltrato all’indirizzo mail: protocollo@comune.fontaniva.pd.it o tramite PEC fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net con allegata la carta d’identità, da cui risulti una firma positivamente comparabile.

Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
 
CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’ AL CENSIMENTO O ACCERTATA:
 
La cancellazione dall’anagrafe (APR) può avvenire per irreperibilità accertata a seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione oppure quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile. In questo caso il procedimento viene avviato d'ufficio oppure su segnalazione del cittadino.

La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto e l’impossibilità di ottenere certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.

Il procedimento di cancellazione viene concluso, a seguito di ripetuti controlli che abbiano dato esito negativo, in un periodo minimo di 365 giorni.
 
CANCELLAZIONE PER MANCATO RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE:
 
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe (APR) hanno l'obbligo di presentare al comune il permesso/carta di soggiorno rinnovato/a.

Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.

In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe (APR). Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.
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