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Convivenza di fatto

Dal 5 giugno 2016 c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
 
DIRITTI E DOVERI
 
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di residenza di entrambi (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto.

Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
 
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente tradotti e legalizzati. Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
•trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori:
via posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.fontaniva.pd.it oppure via PEC all'indirizzo fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net
•spedizione a mezzo lettera raccomandata (con allegata copia dei documenti di identità dei sottoscrittori) all'indirizzo:
 Comune di Fontaniva - Ufficio Anagrafe
Piazza Umberto I, 1 Fontaniva (PD) 35014
 
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
 
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
•se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
•nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
•qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto.
 
CONTRATTO DI CONVIVENZA
 
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La trasmissione potrà essere effettuata:
•via pec all'indirizzo fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net, con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista;
•a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
 Comune di Fontaniva - Ufficio Anagrafe
Piazza Umberto I, 1 Fontaniva (PD) 35014

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.
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